Il provvedimento  prevede misure che riguardano anche i lavoratori  della scuola e sono connesse al perdurare dello stato di emergenza che - ricordiamo - scade il 31 dicembre.

In particolare l’articolo  9 ripristina i congedi parentali per i figli fino a 14 anni nei periodi di sospensione dell'attività didattica e nei casi di quarantena  o di malattia da covid 19. Per i genitori con figli disabili in situazione di gravità il congedo può essere richiesto senza limiti di età del figlio.

I congedi comportano una retribuzione pari al 50%.

Nel caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni il congedo è fruibile senza retribuzione.

Eventuali periodi di ordinario congedo parentale utilizzati  prima del 22 ottobre , data di entrata in vigore del DL 146/2021, possono essere convertiti nei nuovi congedi parentali COVID a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 21/22.

Per garantire  la  sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi  e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Di seguito il link della Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre con la  pubblicazione del decreto Legge 146/2021 meglio noto come decreto legge in materia fiscale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg